Assegno di maternità – importi e requisiti anno 2023

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Nota stampa dall’eccellente CAF Patronato Omnibus Multiservice di Caserta: “L’ assegno di maternità è un contributo economico, erogato dall’INPS, da presentare al Comune di residenza della madre che ha partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino in particolari condizioni di seguito trattate. Il suo fondamento normativo è l’art. 66 della legge 448/98 , successivamente integrato dall’art. 74 del Dlgs 151/2001 e poi rivisto dal DPCM m. 159/2013 che ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2015 le soglie per verificare il diritto all’assegno devono basarsi sull’indicatore ISEE e non più all’ISE. Per l’anno 2023 la soglia ISEE per fruire del beneficio è pari ad euro 19.185,13. In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo. Possono presentare domanda di assegno di maternità le madri:

  • cittadine italiane;
  • cittadine comunitarie;
  • cittadine di paese terzo se:
    • cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
    • cittadina familiare di cittadino italiano, dell’UE o di soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadina rifugiata politica;
    • cittadina apolide;
    • cittadina titolare della protezione sussidiaria;
    • cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
    • cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
    • cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia: in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età , o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante; in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi); in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre , dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva); in caso di separazione legale tra i coniugi , dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria; nei casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi; in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori , dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica. In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza , gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza. Il comune che concede l’assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell’assegno. Per le domande presentate nel 2021 le richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: un reddito complessivo non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio o di ingresso nel nucleo familiare da parte del minore non superiore ad euro 19.185,13 e l’importo mensile dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari ad euro 383,46 (da moltiplicare per 5 mensilità = €1.917,30); non beneficiare di indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né di alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro (retribuzione) per il periodo di maternità. Nel caso in cui il trattamento economico di maternità percepito sia inferiore rispetto all’importo dell’assegno le madri possono avanzare richiesta per la quota differenziale. Per determinare l’importo della quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno, il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria , inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro. In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge , per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria. Per ottenere il contributo, la domanda deve essere presentata al comune di residenza della madre entro sei mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia nei casi di adozione o affidamento preadottivo. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta ; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre. Nell’ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall’ingresso in famiglia del minore.


CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali. E’ cumulabile l’importo relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro. L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99)”.