Ottima la segnalazione inviataci dall’eccellente CAF Patronato Omnibus Multiservice di Caserta: “Cos’è? L’Assegno di Natalità è una forma di sostegno che spetta a tutte le famiglie che hanno avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso dell’anno. Viene erogato sotto forma di assegno mensile fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento.
Requisiti
Per poter fruire di questo ausilio il lavoratore dovrà:
aver avuto un figlio o aver adottato ovvero affidato un minore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
avere la potestà genitoriale;
essere convivente con il minore del genitore richiedente;
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE in possesso di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
avere la residenza in Italia per tutta la durata del beneficio. ISEE, sì o no? La richiesta dell’assegno di natalità è legata alla presentazione o meno dell’ISEE in quanto il valore dell’attestazione ISEE determina l’importo del beneficio spettante. Importo Assegno di Natalità
L’importo dell’assegno di natalità è determinato in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare richiedente:
ISEE non superiore a 7.000,00 €: l’assegno sarà pari a 1.920,00 € annui e a 2.304,00 € annui in caso di figlio successivo al primo;
ISEE tra i 7.001,00 € e i 40.000,00 €: l’assegno sarà pari a 1.440,00 € annui o 1.728,00 € annui in caso di figlio successivo al primo;
ISEE sopra i 40.001,00 € o assenza di ISEE: l’assegno sarà pari a 960,00 € annui o 1.152,00 € annui in caso di figlio successivo al primo.
Modalità di erogazione
L’importo riconosciuto potrà essere versato mensilmente direttamente al beneficiario da parte dell’INPS nelle seguenti modalità:
bonifico domiciliato;
accredito su conto corrente bancario o postale;
libretto postale;
carta prepagata con IBAN;
conto corrente estero.
Il primo pagamento avverrà nel mese successivo alla presentazione della domanda e, se presentato entro i 90 giorni, comprenderà anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Da quando sarà possibile beneficiarne?
È possibile presentare la domanda dal 7° mese di gravidanza fino a 90 giorni dall’evento (in caso di domande presentate dopo 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, sarà possibile beneficiare del bonus esclusivamente per le mensilità residue fino al compimento del primo anno d’età). Per l’anno 2021, il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 03/03/2021, data nella quale l’INPS ha pubblicato il messaggio n.198. Ciò significa che, qualora l’evento sia avvenuto tra gennaio e marzo 2021, il termine di presentazione della domanda sarebbe decaduto il 01/06/2021, ossia 90 giorni dopo il 03/03/2021. Il bonus viene riconosciuto fino al compimento del primo anno del minore o, nel caso di figlio affidatario, fino a un anno dall’inserimento in famiglia e comunque non oltre il compimento dei 18 anni’.
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