Reddito di cittadinanza. Cos’è il beneficio Addizionale per avvio attività autonoma?

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Vi riportiamo, la segnalazione inviataci dall’ottimo CAF Patronato Omnibus Multiservice di Caserta: “L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 prevede che i beneficiari del RDC che avviano un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del RDC possano usufruire di un beneficio aggiuntivo nel limite di 780 euro.

Requisiti per accedere al Beneficio Addizionale

Per poter usufruire del Beneficio Addizionale, il richiedente deve cumulativamente: appartenere ad un nucleo beneficiario di RDC in corso di erogazione; aver, entro i primi dodici mesi di fruizione del RDC: intrapreso un’attività lavorativa autonoma e/o libera professione; intrapreso un’attività d’impresa individuale o d’impresa familiare; sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; non aver, nei dodici mesi precedenti la richiesta del Beneficio Addizionale: cessato un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale; sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; non appartenere ad un nucleo familiare che ha già usufruito del Beneficio Addizionale; aver comunicato regolarmente l’avvio dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019.

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Ammontare del Beneficio Addizionale

Il Beneficio Addizionale ammonta a 6 mensilità del RDC nei limiti di 780 € mensili. L’erogazione del beneficio avviene in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo alla domanda attraverso: accredito sul conto corrente/libretto postale indicato in sede di domanda;

bonifico domiciliato.

Revoca e restituzione del Beneficio Addizionale

Il Beneficio Addizionale può essere revocato e quindi restituito nel caso in cui: l’attività oggetto del beneficio cessi prima dei dodici mesi dall’avvio della stessa o nel caso in cui il beneficiario abbia ceduto la propria quota di capitale sociale entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota stessa; il beneficio RDC, in corso di erogazione al momento della richiesta del Beneficio Addizionale, venga revocato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 4/2019; il beneficiario si trovi nelle ipotesi di decadenza del RDC secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 4/2019, o sia soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria secondo l’art. 7 ter dello stesso decreto-legge”.